La “Legge di stabilità 2013” ha modificato gli articoli 6 e 21 del DPR 633/72.
In particolare le modifiche normative, in alcune ipotesi in cui la fattura non è soggetta ad IVA, rende obbligatoria una specifica annotazione sintetica in luogo dell’articolo di legge.
Ciò è stato necessario al fine di recepire la Direttiva CEE 2010/45/UE ed ha lo scopo di poter meglio comprendere il regime applicato dalla controparte; infatti l’articolo di legge indicato in fattura non era affatto recepibile dall’altro soggetto comunitario, poiché la normativa nazionale italiana non è conforme a quella degli altri paesi UE e viceversa.
Nelle fatture emesse dall’anno 2013, sulla base delle operazioni che verranno effettuate, dovranno essere riportate le seguenti annotazioni specifiche:
- OPERAZIONE NON IMPONIBILE
- OPERAZIONE NON SOGGETTA
- INVERSIONE CONTABILE
- OPERAZIONE ESENTE
- REGIME DEL MARGINE – BENI USATI
- REGIME DEL MARGINE – OGGETTI D’ARTE
- REGIME DEL MARGINE – OGGETTI DI ANTIQUARIATO E DA COLLEZIONE
- REGIME DEL MARGINE – AGENZIE DI VIAGGI
- AUTOFATTURAZIONE
Benché in alcune ipotesi non è più obbligatorio indicare l’articolo di legge, è comunque consigliare indicare la norma di riferimento tra parentesi, ad esempio:
OPERAZIONE ESENTE (art.10 d.p.r. 633/72)
OPERAZIONE NON IMPOBIBILE (art.8, 2 comma, lettera C, d.p.r. 633/72)
INVERSIONE CONTABILE (art.17, comma 6, lettera a), d.p.r. 633/72)
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi necessità e/o chiarimento.
Studio Masiani & Partners
Commercialisti e revisori legali